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La sfida del nominalismo alla realtà degli universali (sia in filosofia che in teologia) è stata un motore del pensiero moderno. Tradotta in termini estetici, ha favorito la resistenza alle generiche convenzioni e ha contribuito a minare le nozioni essenzialiste della forma estetica. Theodor W. Adorno ebbe una risposta tipicamente dialettica al nominalismo, plaudendo alla sua sovversione delle reificazioni categoriche, ma allarmato dal suo livellamento indiscriminato della distinzione tra concetto e oggetto, che poteva anche cancellare la distinzione tra opere d'arte e oggetti di uso quotidiano. In termini musicali, ha apprezzato l'enfasi nominalista sui singoli lavori rispetto alle generiche categorie formali e ha elogiato la rivoluzione atonale di Arnold Schoenberg. Ma era anche consapevole del fatto che, portato all'estremo, il nominalismo poteva condurre al dominio soggettivo di una natura considerata priva di proprie caratteristiche essenziali. Nella sua tardiva riflessione sulla musique informelle, ammirò una musica che evitava sia le categorie reificate che il dominio soggettivo dell'apparente contingenza del mondo materiale, una musica che esprimeva un nominalismo che avrebbe potuto essere meglio chiamato "magico" piuttosto che "convenzionale".
L’omaggio di due amici
(2019)
Il primo maggio del 2009 è stato celebrato presso il St Anthony’s College di Oxford l’ottantesimo compleanno di Ralf Dahrendorf. Nell’occasione si è tenuto, in sua presenza, un seminario internazionale nel quale si è affrontato, nelle diverse prospettive tipiche delle scienze sociali, il topos della libertà, un tema che è stato la stella polare della sua vita di pensatore a cavallo tra mondo accademico ed impegno politico. L’evento è stato coordinato dal professor Timothy Garton Ash che SMP ringrazia caldamente per aver autorizzato la pubblicazione, qui di seguito, di due importanti interventi ora raccolti nel libro da lui stesso curato On Liberty.The Dahrendorf Questions (University of Oxford, 2009).
Se il legislatore volesse incriminare nuove condotte o aggravare il trattamento sanzionatorio previsto per tipologie di condotte già penalmente rilevanti, lo potrebbe fare solo con efficacia per il futuro.
Il divieto costituzionale di retroattività impedisce, da un lato, che un comportamento penalmente irrilevante possa essere soggetto a sanzione penale dopo la sua commissione e, dall’altro lato, che una condotta già penalmente rilevante possa essere oggetto di un incremento del trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto al momento del fatto.
Qualora un comportamento penalmente irrilevante al momento della sua commissione diventi, al contrario, penalmente rilevante a seguito del verificarsi di un cambio di interpretazione giurisprudenziale oppure finisca per essere sanzionato (in astratto) con pene più sfavorevoli, quali garanzie sono riconosciute al cittadino?
La Corte costituzionale nel 1988 aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della disciplina dell’ignorantia legis, consacrando il principio secondo cui l’ignoranza inevitabile della legge penale scusa il soggetto. Principio che però non ha impedito in tutti questi anni alla giurisprudenza (di legittimità, anche nella sua massima istanza) di riconoscere ai mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli efficacia retroattiva, quindi rispetto a fatti già verificatisi.
Più recentemente si è diffusa, su impulso della Corte di Strasburgo, l’idea secondo cui i mutamenti giurisprudenziali peggiorativi non possono retroagire solo laddove imprevedibili.
Secondo l’opinione tuttora maggioritaria, il divieto di retroattività non potrebbe o non dovrebbe svolgere alcun ruolo di garanzia in questi casi in quanto il riconoscimento del medesimo divieto anche rispetto ai mutamenti giurisprudenziali in malam partem determinerebbe l’equiparazione del “diritto giurisprudenziale” alla legge sul piano delle fonti del diritto penale, equiparazione evidentemente insostenibile sulla base del nostro modello costituzionale di separazione dei poteri. È davvero così?
Il lavoro affronta, in prospettiva anche europea e comparata, il tema delle garanzie costituzionali riconosciute al singolo cittadino a fronte del verificarsi di un mutamento giurisprudenziale (soprattutto in seno alle Sezioni unite) produttivo di conseguenze sfavorevoli.
The article describes the witnesses of three Venetian chronicles of the Houghton Library of the Harvard University in Cambridge (Massachusetts). The paper manuscript Ital. 67, dating to the 16th century, is acephalous and contains a history of Venice from 1106 to the 15th century. The story ends, in fact, by mentioning the noble captain Piero Loredan (1372 - 28 October 1438). The codex belonged to the Ward M. Canaday couple, who donated it to the Houghton library in 1964. The paper manuscript Ital. 178 dates to the XV century (the term post quem is 1417) and contains a history of Venice from the origins to the fifteenth century. It is mutilated in the final part. The codex belonged first to Walter Sneyd (1809-1888), then to Charles William Previté-Orton (1877-1947). It is not possible at the moment to indicate the exact date when the manuscript became part of the collection of the Houghton Library, where it is housed since 1996. The paper manuscript Riant 12 dates to the 17th century and contains a Chronicle of Venice from its foundation until 1432. The codex belonged to Count Paul Edouard Didier Riant (1836-1888) and entered the library of Harvard University in 1899. Keywords Venetian chronicles. Description of manuscripts. Houghton Library of Cambridge (Massachusetts). Ms. Ital. 67. Ital. 178. Riant 12.